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Modificazione dell'art. 16 della legge 14 agosto 1942, numero 1145, sul riordinamento degli osservatori astronomici

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'ultimo comma dell'art. 16 della legge 8 agosto 1942, n. 1145, sul riordinamento degli osservatori astronomici, concernente la retribuzione annua spettante all'incaricato della direzione dell'Osservatorio vesuviano di Napoli, e' cosi' modificato:
"All'incaricato spetta una retribuzione in ragione di annue lire 120 mila".

Art. 2

1. La nuova misura della retribuzione di cui all'articolo precedente verra' corrisposta con decorrenza dal 1 luglio 1948.

2. Alla copertura della maggiore spesa di lire 348.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio 1951-52 verra' provveduto mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento del capitolo n. 452 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto.

3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 5 aprile 1952
EINAUDI
DE GASPERI - SEGNI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI