Norme per l'applicazione dell'art. 57 del Trattato di pace, nonche' dell'art. 2 (b) del Protocollo delle quattro Potenze
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per l'applicazione dell'art. 57 del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, nonche' per l'applicazione dell'art. 2 (b) del Protocollo delle quattro Potenze firmato a Parigi contemporaneamente al Trattato, il Ministero della difesa e' autorizzato ad affidare a licitazione privata, in deroga alle disposizioni del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e del relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, lavori, forniture e prestazioni, qualunque ne sia la natura e l'importo.
Art. 2
1. Per i lavori, le forniture e le prestazioni indicate nel precedente articolo sono richiamate in vigore le disposizioni degli articoli 7, 10 e 17 del regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518.
Art. 3
1. La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1948 e cessera' di avere vigore il 30 giugno 1953.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Napoli, addi' 10 aprile 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI