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Adeguamento della misura dell'indennita' chilometrica per il rimpatrio degli indigenti

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'indennita' chilometrica da corrispondere agli indigenti rimpatriandi in applicazione del regio decreto 24 giugno 1860, n. 4152, e' elevata a lire una.

Art. 2

1. Alla maggiore spesa annua presunta di lire trentacinque milioni derivanti dalla attuazione della presente legge sara' fatto fronte, nell'esercizio 1950-51, mediante riduzione per eguale importo dello stanziamento del capitolo 52 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per lo stesso esercizio finanziario.

2. Con decreto del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle occorrenti variazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 aprile 1952
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI