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Variazione della misura della indennita' annua ai componenti il Consiglio di amministrazione e il Comitato della Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.)

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Con decorrenza 1 luglio 1951, la indennita' annua di L. 48.000 spettante ai membri e al segretario del Consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali a termini dell'art. 2, primo comma, dei decreto Presidenziale 26 maggio 1949, numero 534, e la indennita' annua di L. 18.000 spettante ai membri e al segretario del Comitato dell'Azienda medesima a termini dell'art. 3 del decreto suddetto, sono elevate rispettivamente a L. 96.000 e L. 36.000.

Art. 2

1. Al maggior onere finanziario dipendente dall'applicazione degli aumenti di cui al precedente articolo si fara' fronte per l'esercizio finanziario 1951-52 con i fondi stanziati nel capitolo 16 del bilancio della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 20 aprile 1952
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI