Autorizzazione di spesa per la progettazione delle opere di sistemazione dei fiumi e torrenti al fine di evitare i danni derivanti dalle piene
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per la esecuzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, della progettazione delle opere necessarie per la sistemazione di fiumi e torrenti al fine di evitare i danni derivanti dalle piene, attuando anche studi, rilievi, esperienze su modelli e quanto altro puo' occorrere per la relazione dei progetti esecutivi, e' autorizzata la spesa di L. 450.000.000.
2. La spesa stessa verra' per L. 75.000.000 portata in aumento sul capitolo 119 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1951-52 e sui corrispondenti capitoli dei tre esercizi seguenti, in ragione di L. 150.000.000 per ciascuno degli esercizi 1952-53 e 1953-54 e L. 75.000.000 per l'esercizio 1954-55.
Art. 2
1. Alla copertura dell'onere di L. 75.000.000 afferente all'esercizio 1951-52 si provvedera' con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio stesso.
Art. 3
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 20 aprile 1952
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI