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Permuta con la provincia dei Frati Minori "San Carlo Borromeo" di Lombardia, del complesso demaniale denominato "Monastero delle Grazie Vecchie" in Monza, con un terreno in comune di Cornaredo

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la cessione in favore della provincia dei Frati Minori "San Carlo Borromeo" di Lombardia, con sede in Milano, del complesso immobiliare di pertinenza del patrimonio dello Stato, in uso alla Facolta' di agraria dell'Universita' di Milano, denominato "Monastero delle Grazie Vecchie", sito in Monza, costituito da un edificio ed annesso terreno di ettari 4.33.80, del complessivo valore di lire 15.750.000, in permuta di un terreno di ettari 16.92.90, con i manufatti che vi insistono, posto in comune di Cornaredo, di proprieta' della predetta provincia lombarda dei Frati Minori, del complessivo valore di lire 10.200.000, da assegnarsi in uso alla predetta Facolta' di agraria.

2. A conguaglio dei valori degli immobili da permutare, l'Ordine dei Frati Minori di Lombardia versera' allo Stato, contestualmente alla stipula dell'atto, la somma di lire 3.600.000 con impegno, inoltre, ad eseguire, a proprie cure e con una spesa non inferiore a L. 1.950.000, sul terreno da esso ceduto, le opere che saranno indicate in apposito progetto da allegarsi alla stipulanda convenzione.

3. Alla approvazione della convenzione sara' provveduto con decreto dei Ministri per le finanze, per il tesoro e per la pubblica istruzione.

Art. 2

1. Il Ministero della pubblica istruzione, al cui bilancio di spesa verra' assegnata, dopo il versamento in Tesoreria, la somma di lire 3.600.000 di cui al precedente art. 1, devolvera' detta somma a beneficio della Facolta' di agraria dell'Universita' di Milano, perche' sopperisca alla spese conseguenti al trasferimento delle proprie attivita' dall'uno all'altro degli immobili permutandi.

2. Alle occorrenti variazioni nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sara' provveduto con decreto del Ministro per il tesoro.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 20 aprile 1952
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI - SEGNI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI