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Modificazioni a disposizioni della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, sulla costituzione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sui piani regolatori

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato dello Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. Il primo comma dell'art. 13 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e' sostituito dal seguente:
"La segreteria del Consiglio superiore e' costituita da un segretario capo, da sei segretari di sezione e dal personale tecnico e d'ordine occorrente per le funzioni da disimpegnare".

Art. 3

1. Nel ruolo organico del personale del Corpo del genio civile di cui alla tabella B allegata al decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, ratificato dalla legge 19 dicembre 1950, n. 1052, e' elevato a sei il numero dei posti di presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ed e' ridotto da 250 a 247 il numero dei posti degli ingegneri (gruppo A, grado 10°).

Art. 4

1. Il termine stabilito dall'art. 42, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e' fissato al 31 dicembre 1955; i termini assegnati per l'attuazione di piani regolatori che scadono prima del 31 dicembre 1955 sono prorogati a tale data.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 20 aprile 1952
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO SCELBA - ZOLI - VANONI - PACCIARDI - MALVESTITI - FANFANI - SEGNI - SPATARO - CAMPILLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI