Autorizzazione al Fondo massa della guardia di finanza a costruire un edificio da destinare a sede di un Collegio per i figli ed orfani dei militari del Corpo della guardia di finanza
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Fondo massa della guardia di finanza e' autorizzato ad effettuare la spesa per la costruzione di un edificio da destinarsi a sede di un collegio secondo le condizioni e le modalita' che saranno stabilite in apposita convenzione da stipularsi con l'Ente nazionale per gli orfani ed i figli dei militari della guardia di finanza. Tale convenzione, da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze, sara' comunicata alla Corte dei conti per la registrazione.
2. L'edificio sara' costruito su terreno che il Fondo massa e' autorizzato a ricevere in donazione dalle Opere laiche di Loreto mediante atto pubblico da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze da registrarsi alla Corte dei conti.
Art. 2
1. Per l'esecuzione delle spese di cui all'articolo precedente e per le spese di primo impianto, arredamento ed organizzazione si provvede mediante prelevamento delle somme occorrenti, in ogni caso entro il limite di lire 250 milioni dai fondi provenienti dagli avanzi netti di gestione degli esercizi finanziari 1950-51 e precedenti.
Art. 3
1. Per le spese di esercizio del collegio, il Fondo massa della guardia di finanza e' autorizzato a stanziare annualmente nel proprio bilancio in aggiunta a quanto destinato, fra l'altro, per gli scopi di cui alla lettera c) del regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2049, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 473, una somma a titolo di contributo nella misura che sara' stabilita dal Consiglio di amministrazione del Fondo massa avuto riguardo alle esigenze delle altre forme di attivita' assistenziali e provvidenziali dell'Ente.
Art. 4
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni al bilancio del Fondo massa della guardia di finanza.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 20 aprile 1952
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI