Aumento del limite di somma previsto per l'emissione di ordini di accreditamento per il pagamento delle integrazioni di aggio agli esattori e ricevitori provinciali delle imposte dirette
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. In deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, al pagamento delle integrazioni di aggio agli esattori ed ai ricevitori provinciali delle imposte dirette - previste dai decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 351, 18 giugno 1945, n. 424 e 12 ottobre 1945, n. 689, e del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 587 - sara' provveduto a mezzo aperture di credito emesse a favore degli intendenti di finanza di importo non superiore a L. 300.000.000.
Art. 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Torino, addi' 23 aprile 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI