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Aumento del capitale dell'Istituto nazionale di credito edilizio

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. E' elevato da lire 300 milioni a lire 600 milioni il limite massimo, fissato dall'art. 1 del regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 698, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, entro il quale l'Istituto nazionale di credito edilizio, societa' per azioni, con sede in Roma, puo' essere autorizzato ad aumentare il proprio capitale, con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Torino, addi' 23 aprile 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI