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Reclutamento straordinario di ufficiali subalterni in servizio permanente del servizio di commissariato dell'Esercito

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' data facolta' al Ministro per la difesa di effettuare - mediante concorso per titoli ed esami - un reclutamento straordinario, nel servizio di commissariato dell'Esercito, di trenta tenenti commissari e di ventinove sottotenenti di sussistenza in servizio permanente.

2. Il terzo dei posti messi a concorso e' riservato ai concorrenti che, oltre a possedere i requisiti di cui ai successivi articoli 2, 3 e 4, abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

3. I posti riservati ai partigiani combattenti, eventualmente non ricoperti per mancanza di concorrenti di chiarati idonei, saranno devoluti in aumento ai posti messi a concorso per coloro che non sono in possesso della qualifica di partigiano combattente.

Art. 2

1. Al concorso di cui all'articolo precedente possono partecipare, se aspiranti alla nomina a tenente in servizio permanente del servizio di commissariato (ufficiali commissari) i sottotenenti, i tenenti ed i capitani di complemento nel servizio di commissariato (ufficiali commissari) provenienti dai regolari corsi allievi ufficiali di complemento e, se aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente del servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza), i sottotenenti, i tenenti ed i capitani di complemento del servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza) provenienti dai regolari corsi allievi ufficiali di complemento, che, alla data del bando di concorso, rivestano effettivamente uno dei gradi predetti e siano in possesso dei seguenti requisiti:

  1. a) abbiano prestato complessivamente, in qualita' di ufficiale di complemento del servizio di commissariato, dodici mesi di servizio, se aspiranti alla nomina a sottotenente, e diciotto mesi di servizio, se aspiranti alla nomina a tenente, presso enti militari o presso formazioni partigiane;

  2. b) non abbiano superato, alla data del bando di concorso, il trentacinquesimo anno di eta' per la nomina a sottotenente e il trentasettesimo anno di eta' per la nomina a tenente.

Art. 3

1. Il tempo trascorso in luogo di cura per ferite, lesioni o malattie contratte in servizio e per cause di servizio durante la guerra 1940-1945 o nella lotta partigiana va computato nel periodo complessivo di servizio militare stabilito dalla lettera a) del precedente art. 2; non va computato, invece, il successivo eventuale periodo di convalescenza.

Art. 4

1. Oltre ai requisiti di cui ai precedenti articoli, i concorrenti debbono possedere:

  1. a) se aspiranti alla nomina a tenente in servizio permanente del servizio di commissariato (ufficiali commissari) una delle lauree indicate nell'art. 7 del regio decreto 9 luglio 1936, n. 1546, quale risulta sostituito dati l'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1949, n. 668;
    se aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente del servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza), uno dei titoli di studio prescritti per la ammissione ai corsi ordinari dell'Accademia militare dall'art. 4, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1936 n. 1546, e successive modificazioni, ovvero il diploma di abilitazione magistrale;

  2. b) la piena idoneita' fisica al servizio militare incondizionato.

Art. 5

1. Sono esclusi dal concorso coloro che, pur essendo in possesso dei requisiti prescritti, abbiano riportato, anche nei gradi precedenti a quello rivestito, un giudizio di "non prescelto" o di "non idoneita'" all'avanzamento.

Art. 6

1. Per i concorrenti aspiranti alla nomina a tenente in servizio permanente del servizio di commissariato (ufficiali commissari) e per i concorrenti aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente del servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza), saranno formate due distinte graduatorie per ciascun concorso: una, relativa a coloro che, in possesso della qualifica di partigiano combattente, hanno diritto al terzo dei posti riservati ai candidati con tale qualifica a norma del secondo comma del precedente art. 1 e l'altra relativa ai concorrenti ai rimanenti posti.

2. La valutazione dei titoli nonche' la valutazione delle prove di esame e la formazione delle graduatorie degli idonei e' fatta da apposita Commissione, nominata dal Ministro per la difesa e composta da:

  1. 1) l'ispettore generale dei servizi di commissariato, presidente, un colonnello (ufficiale commissario), un tenente colonnello o maggiore commissario e un tenente colonnello o maggiore di sussistenza, membri.

3. La Commissione si intendera' validamente costituita con la partecipazione del presidente, del membro avente grado di colonnello e di un membro appartenente alle specialita' (ufficiali commissari o ufficiali di sussistenza) in cui si effettua il reclutamento dei candidati.

4. Disimpegna le funzioni di segretario, senza diritto a voto, un funzionario civile dell'Amministrazione della difesa (Esercito), di grado non superiore all'ottavo.

Art. 7

1. I titoli da valutare, che devono essere posseduti alla data del bando di concorso, sono i seguenti:

  1. a) benemerenza di guerra:

    1. 1° ricompense al valor militare;

    2. 2° promozioni o avanzamenti per meriti di guerra;

    3. 3° ferite di guerra che abbiano dato diritto allo apposito distintivo;

    4. 4° croce al merito di guerra;

    5. 5° permanenza in zona di operazioni;

    6. 6° doti combattentistiche;

  2. b) qualita' tecnico-professionali, anche in relazione alla durata del servizio prestato da ufficiale dell'Esercito od in unita' inquadrata nell'Esercito;

  3. c) medaglie al valor civile;

  4. d) ferite in servizio che abbiano dato diritto allo apposito distintivo.

2. Per tali valutazioni sono assegnati in complesso 80 punti ripartiti come segue:

3. 35 punti per i titoli indicati alla lettera a) 40 punti per i titoli indicati alla lettera b);

4. 3 punti per i titoli indicati alla lettera c);

5. 2 punti per i titoli indicati alla lettera d).

6. Dei 35 punti fissati per i titoli di cui alla lettera a), 10 sono riservati alla valutazione delle doti combattentistiche, di cui 5 da assegnarsi a coloro che 800 in possesso del "diploma d'onore" per aver appartenuto ai gruppi di combattimento.

7. I 40 punti fissati per i titoli di cui alla lettera b) debbono essere ripartiti come segue:

  1. 1) da 1 a 30 per le qualita' professionali in genere;

  2. 2) da 1 a 10 per la durata del servizio.

8. Per i candidati che concorrono ai posti riservati ai partigiani combattenti di cui al secondo comma del precedente art. 1, fra i titoli da valutare ai sensi delle lettere a), n. 5, e b) del presente articolo sara' anche considerato, rispettivamente, quello della permanenza, nelle formazioni partigiane a carattere continuativo che hanno effettivamente operato e quello della durata del servizio prestato da ufficiale nelle formazioni partigiane in genere.

9. I criteri generali e particolari per la valutazione dei titoli in base ai punti sopra fissati saranno stabiliti, in via preliminare, dalla Commissione di cui all'articolo precedente.

Art. 8

1. L'esame di concorso consistera':

  1. a) per i candidati aspiranti alla nomina a tenente in servizio permanente del Servizio di commissariato (ufficiali commissari), in una prova orale sulle seguenti materie:

    1. 1) amministrazione e contabilita' generale dello Stato;

    2. 2) nozioni di diritto privato;

    3. 3) nozioni di economia politica;

    4. 4) nozioni di geografia economica;

    5. 5) amministrazione e contabilita' militare;

    6. 6) servizi di commissariato in pace e in guerra;

    7. 7) nozioni di tecnologia e merceologia militare;

  2. b) per i candidati aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente del Servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza), in una prova orale sulle seguenti materie:

    1. 1) nozioni di amministrazione e contabilita' generale dello Stato; contabilita' militare;

    2. 2) servizio di commissariato in pace e in guerra;

    3. 3) nozioni di tecnologia militare.

Art. 9

1. Saranno inscritti nelle graduatorie degli idonei i candidati che abbiano riportato:

  1. 1) almeno 20 punti per le qualita' professionali in genere, in base ai punti ottenuti nella valutazione dei titoli di cui all'art. 7;

  2. 2) almeno 10 ventesimi nella prova di esame di cui all'art. 8.

2. A parita' di valutazione sono titoli preferenziali:

  1. 1) l'essere cittadini italiani residenti alla data del 10 giugno 1940 in territori sui quali, per effetto del Trattato di pace, e' cessata la sovranita' dello Stato italiano e che, dopo l'8 settembre 1943, siano stati costretti ad allontanarsene o non possano farvi ritorno in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico;

  2. 2) il maggior punteggio per le qualita' tecnico-professionali;

  3. 3) le benemerenze di guerra;

  4. 4) l'essere orfano di caduto in guerra o nella lotta partigiana;

  5. 5) la qualifica di "partigiano combattente" ai sensi delle disposizioni in vigore;

  6. 6) i titoli di studio superiori a quello richiesto;

  7. 7) la piu' giovane eta'.

3. Le graduatorie formate ai sensi dell'art. 6 della presente legge saranno riunite, per ogni concorso, in una unica graduatoria nella quale i candidati saranno iscritti in ordine di merito secondo il punteggio riportato e con l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente comma del presente articolo.

4. Le graduatorie definitive saranno approvate con decreto del Ministro per la difesa e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel giornale militare ufficiale.

Art. 10

1. I concorrenti idonei, compresi nelle rispettive graduatorie definitive, sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, e nominati ufficiali in servizio permanente con il grado di tenente, se partecipanti al concorso per la nomina a ufficiale in servizio permanente del servizio di commissariato (ufficiali commissari), e con il grado di sottotenente, se partecipanti al concorso per la nomina a ufficiale in servizio permanente del servizio di commissariato (ufficiale di sussistenza), con anzianita' assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina.

2. L'anzianita' relativa e' determinata dal posto conseguito nelle rispettive graduatorie.

Art. 11

1. Per la promozione a tenente dei sottotenenti in servizio permanente del servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza), si applica la disposizione dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni.

2. Qualora detti ufficiali provengano dai capitani o dai tenenti di complemento, conseguono la promozione a tenente nel ruolo del servizio permanente, con riserva di anzianita' assoluta e relativa, dopo un anno di anzianita' da sottotenente in servizio permanente.