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Messa in liquidazione dell'Associazione nazionale coltivatori piante erbacee oleaginose

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'Associazione nazionale coltivatori piante erbacee oleaginose, costituita con regio decreto 10 aprile 1936, n. 859, e' posta in liquidazione.

2. Le operazioni di liquidazione dovranno essere ultimate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

1. Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste nomina il commissario liquidatore con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.

2. Il commissario liquidatore e' assistito da un Collegio di revisori costituito di tre membri, di cui: uno in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura, e delle foreste, uno in rappresentanza del Ministero del tesoro ed uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Alla costituzione del Collegio dei revisori si provvede con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Art. 3

1. Per lo svolgimento delle operazioni di liquidazione, in quanto non contrastino con le disposizioni stabilite dalla presente legge, si osservano le norme relative alla disciplina della liquidazione coatta amministrativa con' tenute nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 4

1. Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni di liquidazione secondo le direttive e sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

2. Il Collegio dei revisori esercita le funzioni demandate al Comitato di sorveglianza, previste all'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonche' quelle previste dall'art. 2403 del Codice civile, in quanto applicabili.

3. Il Collegio e' richiesto del suo parere, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando il Ministro per l'agricoltura e per le foreste od il commissario lo ritenga opportuno.

Art. 5

1. Il commissario liquidatore prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti dell'ente, richiedendo, ove occorra, la assistenza di un notaio.

2. Il commissario liquidatore forma, quindi, l'inventario, nominando, se necessario, uno o piu' stimatori per la valutazione dei beni.

3. Copie dei verbali di consegna e dell'inventario sono prontamente rimesse al Ministero dell'agricoltura o delle foreste.

Art. 6

1. Il commissario liquidatore provvede alla formazione dello stato attivo e passivo dell'ente e predispone il piano di liquidazione da sottoporre al Collegio dei revisori.

2. Entro il termine previsto dall'art. 1 della presente legge, il commissario liquidatore deposita il conto finale della gestione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Al conto deve essere unita la relazione del Collegio dei revisori.

3. Del deposito, il commissario liquidatore di notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

4. Decorsi 15 giorni da tale pubblicazione, se non vengono proposte opposizioni, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste provvede sul rendiconto, con proprio decreto, ad istanza del commissario liquidatore.

Art. 7

1. Il compenso al commissario liquidatore ed ai revisori e' determinato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Art. 8

1. La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 1 maggio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - FANFANI - SCELBA - ZOLI - RUBINACCI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI