Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1951, n. 1624 e 22 dicembre 1951, n. 1625, emanati ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, per prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1951-52
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Sono convalidati i decreti del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1951, n. 1624 e 22 dicembre 1951, n. 1625, concernenti rispettivamente la prelevazione di lire 121.150.000 e di lire 152.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1951-52.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 maggio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI