Determinazione dell'importo dell'indennita' di contingenza da corrispondersi agli invalidi di guerra di prima categoria per l'anno 1951
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. L'importo della indennita' di contingenza, istituita a favore degli invalidi di guerra di la categoria dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299, e' determinato, con effetto dalla prima rata con scadenza successiva al 1 gennaio 1951 e per l'anno 1951, tenendo conto dell'indice medio del costo dell'alimentazione rilevata dall'Istituto centrale di statistica per il trimestre ottobre-dicembre 1947.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 maggio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI