Concessione di un contributo di lire 500.000.000 alla Societa' bacini siciliani per la costruzione di un bacino galleggiante di carenaggio destinato a Palermo
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere alla Societa' bacini siciliani il contributo di L. 500.000.000 per la costruzione di un bacino galleggiante di carenaggio, destinato a Palermo, dopo che la Societa' medesima avra' ottenuto dal Ministero della marina mercantile la concessione per l'occupazione dello specchio acqueo e delle aree occorrenti per l'esecuzione dell'impianto.
2. Le modalita' di erogazione di detto contributo saranno fissate con decreto del Ministro per i lavori pubblici.
Art. 2
1. Alla copertura della spesa autorizzata con la presente legge si provvede per L. 250.000.000 con parte dei fondi, stanziati al capitolo n. 286 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1951-52 e per le restanti L. 250.000.000 coi fondi del corrispondente capitolo del bilancio per l'esercizio 1952-53.
Art. 3
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 maggio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI