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Disposizioni relative al personale di gruppo A del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. L'ultimo comma dell'art. 9 dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione postale telegrafica, approvato con regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, e' cosi' modificato:
Non puo' essere promosso al grado 6° del quadro del personale direttivo postale telegrafico chi non abbia prestato in qualunque grado lodevole servizio almeno per un triennio nell'Amministrazione provinciale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 maggio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - SPATARO - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI