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Riduzione delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi delle categorie B e C-1 e determinazione del minimo imponibile agli effetti dell'imposta complementare

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. A decorrere dal 1 luglio 1952, l'aliquota della imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria C-1 accertati al nome di persone fisiche e' stabilita nella misura dell'8 per cento.

2. Ferma restando l'esenzione fino a 240.000 lire a norma dell'art. 13 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, l'aliquota stabilita nel comma precedente e' ridotta dalla medesima data alla meta', per la parte di reddito eccedente nell'anno le lire 240.000 fino a lire 960.000. E' parimenti ridotta alla meta' l'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria B, accertati al nome di persone fisiche, per la parte eccedente nell'anno le lire 240.000 fino a lire 960.000.

3. Ove concorrano redditi di categoria B e di categoria C-1, la riduzione dell'aliquota viene applicata prima ai redditi di categoria C-1 e poi ai redditi di categoria B, sempre nel limite complessivo di lire 960.000.

4. L'esenzione fino a lire 240.000 di reddito annuo e la riduzione delle aliquote previste nel presente articolo spettano, a decorrere dal 1 luglio 1952, anche alle cooperative di lavoro comunque costituite ed alle societa' non costituite in forma di societa' per azioni, a responsabilita' limitata od in accomandita, quando hanno per oggetto la produzione di beni e di servizi e l'attivita' sociale e' esercitata prevalentemente mediante prestazione di lavoro da parte dei soci.

Art. 2

1. A decorrere dal 1 luglio 1952, non sono soggetti ad imposta complementare i contribuenti il cui reddito complessivo, al lordo della quota esente di lire 240.000 e delle detrazioni per carichi di famiglia, non ecceda le lire 480.000 annue.

2. L'importo dovuto a titolo di imposta complementare progressiva non puo' superare, in alcun caso, la differenza tra il reddito complessivo determinato ai sensi del comma precedente e la somma fissa di 480.000 lire.

3. A decorrere dalla stessa data la ritenuta dell'1,50 per cento sui redditi di lavoro classificati in categoria C-2 si opera, per la parte eccedente le 480.000 lire ragguagliata ad anno, a titolo di acconto della imposta complementare progressiva dovuta dal prestatore d'opera sul reddito complessivo da accertarsi in base alla dichiarazione.

4. Le ritenute operate dai datori di lavoro a partire dal 1 gennaio 1951 hanno carattere di acconto della imposta progressiva dovuta per l'esercizio 1952-53, escluso ogni rimborso.

5. Il prestatore d'opera deve allegare alla propria dichiarazione annua un certificato del datore di lavoro, attestante l'ammontare del reddito percepito nell'anno precedente e delle imposte di ricchezza mobile e complementare su esso trattenute.

Art. 3

1. Il primo comma dell'art. 6 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1951, n. 573, e' sostituito dal seguente:
"Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione, limitatamente ai redditi di terreni, ai redditi agrari ed ai redditi tassabili per rivalsa, coloro il cui reddito complessivo valutabile ai fini dell'imposta complementare non superi, al lordo della quota esente di lire 240.000 e della detrazione per carichi di famiglia, le 480.000 lire".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 maggio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI