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Ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 891, e relative norme interpretative

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. Le esenzioni tributarie previste dall'art. 11 del citato decreto legislativo 11 settembre 1947, n. 891, sono applicabili anche ai finanziamenti ed alle singole operazioni, comprese quelle di vendita di macchinari con patto di riservato dominio, compiuti in attuazione degli scopi indicati nel detto decreto legislativo per delega dell'Istituto mobiliare italiano approvata dal Ministero del tesoro, da enti pubblici specializzati o da societa' da questi controllate, nonche' ai finanziamenti concessi dall'Istituto mobiliare italiano agli enti e societa' medesimi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 maggio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI