Miglioramenti di carriera per il personale del Giardino coloniale di Palermo, di cui alla tabella n. 34, allegata al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La tabella n. 34, allegata al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per la parte relativa al personale del Giardino coloniale di Palermo, e' modificata nel modo che segue: (GRUPPO A) Numero dei Grado posti
10° - 7° - Vice direttore agronomo......................... 1
(GRUPPO B)
11° - 8° - Segretario contabile economo.................... 1
Art. 2
1. Il vice direttore agronomo ed il segretario contabile economo raggiungono, rispettivamente, il grado 7° ed il grado 8°, dopo una permanenza minima di sei anni di lodevole servizio in ciascuno dei gradi inferiori.
Art. 3
1. Nella prima applicazione della presente legge, il periodo di permanenza nel grado iniziale degli attuali vice direttore agronomo e segretario contabile economo viene fissato in anni cinque.
Art. 4
1. La maggiore spesa annua, derivante dalla presente legge, verra' compensata mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento del capitolo n. 275 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1951-1952.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni in bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 maggio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - SEGNI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI