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Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed al bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, per l'esercizio finanziario 1951-52 (primo provvedimento)

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1951-52, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A.

Art. 2

1. Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, della marina mercantile, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste del commercio con l'estero, per l'esercizio finanziario 1951-52, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella B.

Art. 3

1. Nel bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, per l'esercizio finanziario 1951-1952, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella C.

Art. 4

1. All'elenco 1, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1951-52, concernente i capitoli per i quali e' concessa la facolta' di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, e' aggiunto il capitolo 544-quater "Premio giornaliere di presenza, ecc." del medesimo stato di previsione della spesa.

Art. 5

1. Agli elenchi 1 e 2, annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per l'esercizio finanziario 1951-52, concernenti i capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevazioni dai fondi a disposizione, di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, e all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono rispettivamente aggiunti i sottoindicati capitoli del medesimo stato di previsione della spesa, per l'indicato esercizio finanziario:

2. Elenco 1:

3. Cap. n. 189. - "Premi per invenzioni, lavori e studi, ecc.".

4. Elenco 2:

5. Cap. n. 200-bis - "Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, dolo o negligenza di agenti dell'Amministrazione (regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263).

Art. 6

1. La quota del provento lordo del monopolio dei tabacchi spettante allo Stato a titolo di imposta sul consumo del genere medesimo, stabilita per l'esercizio 1951-52 in ragione del 77 per cento con l'articolo 2 della legge 9 ottobre 1951, n. 1096, e' elevata, con effetto dal 1 luglio 1951, al 79 per cento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della. Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 maggio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI