Aumento dell'indennita' spettante agli ufficiali per perdite di cavalli, per causa di servizio, di cui al regio decreto 7 luglio 1927, n. 1417
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. A decorrere dal 1 luglio 1951 l'importo massimo della indennita' di cui all'art. 1 del regio decreto 7 luglio 1927, n. 1417, dovuta agli ufficiali con diritto alla razione foraggio per la perdita, per cause di servizio, di ogni cavallo, e' elevata a lire 100.000.
Art. 2
1. La maggiore spesa annua di lire 475.000 derivante dalla attuazione della presente legge gravera' sul capitolo 42 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1951-52 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 maggio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI