Autorizzazione di spesa per l'incremento di ricerche scientifiche e sperimentazioni a fini industriali
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la spesa di lire un miliardo per intensificare l'attivita' di ricerca e di sperimentazione da parte delle stazioni sperimentali per l'industria, nonche' per promuovere ricerche scientifiche e sperimentazioni a fini industriali, da parte di altri enti idoneamente attrezzati in settori per i quali non esistono stazioni sperimentali.
Art. 2
1. L'importo di cui sopra e' ripartito con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio, che vi provvede previo parere di una Commissione, nominata con proprio decreto.
2. La Commissione dovra' redigere una relazione semestrale da depositare presso le due Camere, e per la prima volta non oltre il 7° mese dal suo insediamento.
Art. 3
1. Il Ministro per l'industria, e il commercio dispone ispezioni e riscontri presso gli enti che hanno ricevuto assegnazioni, per assicurare il regolare impiego delle somme a ciascuno assegnate.
Art. 4
1. Alla copertura della spesa autorizzata con la presente legge verra' fatto fronte con una equivalente aliquota delle maggiori entrate di cui al terzo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1950-51.
Art. 5
1. Il Ministro per il tesoro provvedera' con proprio decreto alla occorrente variazione di bilancio per l'esecuzione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 giugno 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - CAMPILLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI