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Estensione dell'indennita' mensile per l'assunzione e la retribuzione di un accompagnatore, di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ai titolari di pensione o di assegno di prima categoria fruenti di assegno di superinvalidita', di cui alla tabella E, lettera G, punti 2 e 3

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Sono ammessi al beneficio dell'indennita' di accompagnamento, prevista dall'art. 45 della legge 10 agosto 1950, n. 648, anche i mutilati titolari di pensioni o assegni di prima categoria fruenti dell'assegno di superinvalidita' per una delle mutilazioni indicate nella lettera G, punti 2 e 3, della tabella E, annessa alla legge predetta.

2. L'indennita' e' stabilita nella misura di lire 12.000 mensili per i grandi invalidi residenti nei Comuni con popolazione non inferiore ai 100.000 abitanti. Per i grandi invalidi residenti in Comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti detta indennita' e' di lire 9000 mensili.

Art. 2

1. Il godimento dei benefici di cui al precedente articolo ha effetto dal 1 luglio 1951, qualora l'interessato ne faccia domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in lire 45.000.000 annui, viene fronteggiato con i fondi iscritti al capitolo 571 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-52.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 giugno 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI