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Aumento della sovvenzione a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia per l'esercizio finanziario 1950-51

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La sovvenzione a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e della infanzia, stabilita, per l'esercizio finanziario 1950-1951, in L. 6.000.000.000, dall'art. 12 della legge 10 agosto 1950, n. 602, e' aumentata di L. 500.000.000.

Art. 2

1. Alla copertura dell'onere di cui sopra viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate accertate con la legge 4 novembre 1951, n. 1196, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1950-51 (terzo provvedimento).

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 giugno 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI