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Concessione di un contributo straordinario di L. 112.500.000 a favore dell'Associazione nazionale combattenti e reduci

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la concessione a favore della Associazione nazionale combattenti e reduci di un contributo straordinario di L. 112.500.000 a pareggio del disavanzo delle gestioni 1948-1949.

Art. 2

1. L'onere di cui al precedente articolo verra' fronteggiato con parte delle maggiori entrate accertate con legge 1 aprile 1950, n. 115, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-1950 (primo provvedimento).

Art. 3

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare conte legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 giugno 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI