Concessione di un contributo straordinario di L. 112.500.000 a favore dell'Associazione nazionale combattenti e reduci
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la concessione a favore della Associazione nazionale combattenti e reduci di un contributo straordinario di L. 112.500.000 a pareggio del disavanzo delle gestioni 1948-1949.
Art. 2
1. L'onere di cui al precedente articolo verra' fronteggiato con parte delle maggiori entrate accertate con legge 1 aprile 1950, n. 115, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-1950 (primo provvedimento).
Art. 3
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare conte legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 giugno 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI