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Disposizioni per l'ultimazione degli atti relativi alla liquidazione del Comitato italiano petroli

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Al termine di cui all'art. 3 della legge 28 giugno 1950, n. 452, per l'ultimazione degli atti relativi alla liquidazione del Comitato italiano petroli, e' sostituito quello del 30 giugno 1952.

Art. 2

1. Nel caso che, decorso il termine di cui all'articolo precedente, le operazioni di liquidazione, non fossero ancora ultimate, esse verranno affidate al Ministero del tesoro, il quale procedera' nel piu' breve termine alla chiusura della liquidazione.

Art. 3

1. Il Ministero predetto, soddisfatti i creditori non ancora tacitati, ne da' annuncio con avviso da inserirsi nella Gazzetta Ufficiale.

2. Nel termine di quindici giorni da tale pubblicazione ogni creditore che non si ritenga soddisfatto potra' rivolgere istanza al Ministero del tesoro per ottenere il pagamento di quanto ritiene dovutogli.

3. Detto Ministero decide entro trenta giorni sulle richieste avanzate dandone comunicazione all'interessato.

Art. 4

1. La destinazione dell'avanzo finale della liquidazione sara' disposta d'intesa fra i Ministeri del tesoro, delle finanze e dell'industria e commercio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 giugno 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - CAMPILLI - VANONI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI