Modificazioni all'art. 1 della legge 7 dicembre 1951, numero 1513, concernente l'integrazione dei bilanci comunali e provinciali per l'anno 1951
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'ammontare destinato ai contributi in capitale a carico dello Stato, previsto dall'art. 1 della legge 7 dicembre 1951, n. 1513, in favore dei Comuni e delle Province, e' elevato da lire 7 miliardi e mezzo a lire 11 miliardi.
Art. 2
1. La maggiore spesa di lire 3 miliardi e mezzo, di cui al precedente articolo, verra' fronteggiata a carico dell'esercizio 1950-51 con il fondo speciale iscritto al capitolo n. 459 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Art. 3
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 giugno 1952
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI - PELLA - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI