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Determinazione dei contributi a favore dell'Ente autonomo "La Biennale di Venezia - Esposizione internazionale d'arte", per il quadriennio 1 luglio 1959-30 giugno 1954

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. I contributi da erogarsi a favore dell'Ente autonomo denominato "La Biennale di Venezia - Esposizione internazionale d'arte", sono stabiliti come segue:

  1. 1) per le spese generali dell'Ente, da imputarsi al primo capitolo previsto dall'art. 21 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517:

    1. a) contributo dello Stato nella somma annua di lire 14.400.000 per gli esercizi finanziari 1950-51, 1951-52, 1952-53, 1953-54, da stanziarsi, per meta' nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e per meta' nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri, Servizi stampa e spettacolo)

    2. b) contributo del comune di Venezia nella somma annua di lire 2.400.000;

  2. 2) per la "Esposizione internazionale di arte figurativa" da imputarsi al secondo capitolo previsto dall'art. 24 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517:

    1. a) contributo dello Stato da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nella somma annua di lire 20.000.000 per gli esercizi finanziari 1950-51, 1951-52, 1952-53, 1953-54;

    2. b) contributo del comune di Venezia nella somma annua di lire 18.000.000;

    3. c) contributo dell'Amministrazione provinciale di Venezia nella somma annua di lire 2.000.000;

  3. 3) per la "Mostra internazionale d'arte cinematografica" da imputarsi al terzo capitolo previsto dall'art. 24 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517:

    1. a) contributo dello Stato nella somma annua di lire 16.500.000 per gli esercizi 1950-51, 1951-52, 1952-53, 1953-54, di cui lire 11.000.000 da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri, Servizi stampa e spettacolo) e lire 5.500.000 da prelevarsi dallo speciale fondo a disposizione della Direzione generale dello spettacolo per sovvenzioni a favore di manifestazioni inerenti allo sviluppo del cinema;

    2. b) contributo del comune di Venezia nella somma annua di lire 400.000;

  4. 4) per le e "Manifestazioni d'arte drammatica e musicale", da imputarsi al quarto capitolo previsto dall'art. 24 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517:

    1. a) contributo dello Stato da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri, Servizi stampa e spettacolo) nella somma annua di lire 22.000.000 per gli esercizi finanziari 1950-51, 1951-52, 1952-53, 1953-54;

    2. b) contributo del comune di Venezia nella somma annua di lire 12.000.000 da prelevarsi sui proventi derivanti dall'applicazione degli speciali provvedimenti autorizzati in virtu' del regio decreto-legge 16 luglio 1930, n. 1404, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 62.

Art. 2

1. Alla spesa di complessive lire 67.400.000 di cui al precedente art. 1 verra' fatto fronte per l'esercizio finanziario 1950-51 mediante riduzione per equivalente importo dello stanziamento del capitolo n. 458 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio predetto.

2. Alla copertura della spesa di importo pari a quello sopraindicato relativa all'esercizio 1951-52 verra' provveduto mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 453 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario medesimo.

3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 giugno 1952
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA - PELLA - SEGNI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI