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Approvazione ed esecuzione dell'Accordo supplementare tra il Governo italiano e l'Organizzazione internazionale profughi (I.R.O.) concernente le operazioni I.R.O. in Italia nel periodo supplementare 1950-51, concluso a Roma il 14 novembre 1950

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' approvato l'Accordo supplementare tra il Governo italiano e l'Organizzazione internazionale profughi (I.R.O.) concernente le operazioni I.R.0. in Italia nel periodo supplementare 1950-51, concluso a Roma il 14 novembre 1950.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo suddetto a decorrere dal 10 dicembre 1950.

Art. 3

1. L'attuazione di quanto previsto dal presente Accordo e' affidata all'Amministrazione aiuti internazionali, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 19 settembre 1947, n. 1006.

Art. 4

1. Il contributo del Governo italiano alla Organizzazione internazionale dei profughi (I.R.O.) per l'esercizio finanziario 1950-51 e' devoluto all'Amministrazione aiuti internazionali per provvedere, per l'esercizio medesimo, alle spese che essa dovra' sostenere per l'attuazione del presente Accordo.

2. Alla spesa di lire 950.000.000 relativa all'esercizio 1951-52 si fara' fronte con la riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

3. Con decreti del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 giugno 1952
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI