Ammasso per contingente del grano raccolto nel 1952
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'ammasso del frumento di produzione nazionale del raccolto 1952, sara' effettuato per contingente, anziche' per la totalita' del prodotto come previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 439, ratificato, con modificazioni, con la legge 11 febbraio 1952, n. 69.
2. Il contingente nazionale sara' determinato dal Ministro per l'agricoltura di concerto con il Ministro per il tesoro.
Art. 2
1. Per l'esecuzione dell'ammasso di cui al precedente articolo sono richiamate in vigore le disposizioni contenute nella legge 10 luglio 1951, n. 541.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 giugno 1952
EINAUDI
DE GASPERI - FANFANI - ZOLI - CAMPILLI PELLA - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI