Inclusione dei rappresentanti della Regione sarda nel Consiglio di amministrazione e nel Comitato di presidenza dell'Ente autonomo del Flumendosa
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. All'art. 1 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498, e' aggiunto il seguente comma:
"L'Ente e' dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' sottoposto alla vigilanza e tutela del Ministero dei lavori pubblici".
Art. 2
1. Del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del Flumendosa, di cui all'art. 3 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498, fanno parte altresi' un membro nominato dal Ministro per le finanze, nonche' due rappresentanti della Regione sarda designati dal Presidente della Regione su proposta uno dell'Assessorato regionale ai lavori pubblici, l'altro dell'Assessorato regionale all'agricoltura.
2. Il piu' anziano di eta' tra i predetti rappresentanti della Regione sarda fa parte anche del Comitato di presidenza dell'Ente.
3. Del Comitato di presidenza fa parte anche il membro nominato dal Ministro per l'interno, su designazione dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica.
Art. 3
1. L'art. 15 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498, e' sostituito dal seguente:
"Per gravi irregolarita' della gestione dell'Ente autonomo il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e foreste, puo' promuovere il decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento dell'amministrazione dell'Ente autonomo e di nomina di un commissario governativo i cui poteri non potranno durare oltre due anni dalla data del decreto di scioglimento".
Art. 4
1. L'art. 16 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498, e' sostituito dai seguente:
"All'approvazione delle norme statutarie dell'Ente autonomo si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per il tesoro e per l'agricoltura e foreste, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 luglio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO - VANONI - PELLA - FANFANI - CAMPILLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI