Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere mutui assistiti dal contributo dello Stato al comune di Bari per il risanamento igienico urbanistico della citta' vecchia
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere al comune di Bari, per il risanamento igienicourbanistico della citta', mutui per un ammontare complessivo di lire 1 miliardo 200.000.000, ammortizzabili in 35 anni, al tasso vigente al momento della concessione, con il concorso statale annuo costante in ragione del 4 per cento delle somme mutuate.
Art. 2
1. Per la corresponsione del concorso statale previsto dal precedente articolo, e' autorizzato il limite di impegno annuo di lire 24.000.000 in ciascuno degli esercizi 1952-53 e 1953-54.
2. La somma di lire 1.680.000.000 occorrente per il pagamento del concorso di cui al precedente comma sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 24.000.000 nello esercizio 1952-53, di lire 48.000.000 annue dall'esercizio 1953-54 all'esercizio 1986-87 e di lire 24 milioni nell'esercizio 1987-88.
3. All'onere di lire 24.000.000 derivante nell'esercizio 1952-53 dall'applicazione della presente legge si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei tesoro per l'esercizio medesimo.
Art. 3
1. Il Ministro per il tesoro provvedera' con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 luglio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO - SCELBA - PELLA - SEGNI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI