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Provvidenze a favore delle aziende agricole della provincia di Ferrara danneggiate dalle alluvioni del 1950-51

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della. Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Le provvidenze disposte con la legge 10 gennaio 1952, n. 3; e successive integrazioni e modificazioni, sono applicabili anche per i danni causati in provincia di Ferrara dalle alluvioni del 1950 e da quelle del 1951, che non siano gia' contemplate nella citata legge.

2. Sono autorizzate all'uopo le seguenti spese:

  1. 1) lire 400 milioni per la riparazione di opere di bonifica;

  2. 2) lire 600 milioni per la concessione di contributi in conto capitale in favore delle aziende agricole danneggiate;

  3. 3) lire 25 milioni all'anno, per trenta anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52 per la concessione del concorso statale negli interessi dei mutui contratti da tali aziende.

Art. 2

1. I contributi di cui alla presente legge possono essere concessi anche se le opere e gli acquisti per il ripristino delle aziende agricole danneggiate siano stati in qualunque modo compiuti od eseguiti dai singoli interessati alla data della entrata in vigore della presente legge, salvo detrazione di eventuali interventi a qualunque titolo avvenuti.

Art. 3

1. All'onere derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1951-52 viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio medesimo.

2. Nell'esercizio 1952-53 alla copertura del suddetto onere di lire 25 milioni si provvedera' mediante una corrispondente riduzione del capitolo 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

3. Il Ministro per il tesoro provvedera' con proprio decreto alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 luglio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI