Concessione gli un contributo straordinario, a carico dello Stato, di 20.000.000 di lire a favore dell'Ente nazionale Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la concessione a favore dell'Ente nazionale Casse rurali, agrario ed enti ausiliari, di un contributo straordinario di lire 20.000.000 per la ripresa della, sua normale attivita' nel campo dell'assistenza e della cooperazione rurale agraria.
Art. 2
1. La spesa relativa alla concessione del contributo previsto nell'articolo precedente sara' fronteggiata mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 luglio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - RUBINACCI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI