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Facilitazioni per il rimborso dei titoli di debito pubblico al portatore e per il pagamento degli interessi sui titoli al portatore e nominativi

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per la riscossione del capitale di titoli di debito pubblico al portatore, buoni del Tesoro poliennali compresi, divenuto esigibile per scadenza, sorteggio od altra causa, qualora i titoli siano presentati dalle aziende o dagli istituti di credito soggetti alla disciplina del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 875, e successive modificazioni, ovvero dalla Cassa dei depositi e prestiti, dagli Istituti ed Enti di previdenza o di assicurazione o dall'Amministrazione postale, la quietanza puo' essere rilasciata anche mediante semplice apposizione sui titoli, stessi del timbro, ad inchiostro indelebile, dell'ente o ufficio presentatore.

2. I titoli presentati devono pero' essere singolarmente descritti su apposita distinta, munita dello stesso timbro applicato sui medesimi e della firma dei legali rappresentanti dell'azienda, ente o istituto richiedente, e, quanto all'Amministrazione postale, della firma del cassiere provinciale delle poste e del visto del direttore e del controllore.

Art. 2

1. Le modalita' stabilite dall'articolo precedente per il rimborso dei titoli valgono anche per il caso che i titoli medesimi siano presentati pel versamento in sottoscrizione ad altro prestito.

Art. 3

1. Per la riscossione degli interessi sui titoli al portatore di debito pubblico, compresi i buoni del Tesoro poliennali, da parte dell'Amministrazione postale, delle aziende, di credito e degli istituti considerati nell'art. 1, e' consentito presentare le cedole, distintamente per specie di prestito e per emissione, ordinate secondo il taglio ed accompagnate da elenchi riepilogativi per ciascuna scadenza, debitamente muniti del timbro, ad inchiostro indelebile, dell'ente o ufficio presentatore e firmati come al secondo comma dello stesso art. 1, contenenti l'indicazione della quantita' e dell'importo delle cedole medesime, sia per taglio, che in complesso.

2. Sul rovescio di ciascuna cedola dovra' essere apposto lo stesso timbro applicato sull'elenco riepilogativo.

Art. 4

1. Per la riscossione degli interessi sui titoli nominativi di debito pubblico, compresi i buoni del Tesoro poliennali, da parte dell'Amministrazione postale, delle aziende di credito e degli istituti considerati nel precedente art. 1, nonche' degli enti e corpi morali in genere, e' consentito presentare alla sezione di Tesoreria provinciale presso la quale e' assegnato il pagamento, i soli tagliandi di ricevuta, muniti del timbro, ad inchiostro indelebile, dell'ente o ufficio esibitore, distinti per specie di prestito, per emissione e per scadenza e accompagnati da appositi elenchi debitamente firmati come al secondo comma dell'art. 1, contenenti l'esatta descrizione dei singoli tagliandi per numero crescente di iscrizione e per importo, nonche' l'espressa dichiarazione che l'ente o ufficio ha provveduto esso stesso allo stacco dei tagliandi previo accertamento di legittimazione del possessore del titolo e sua identificazione.

Art. 5

1. Prima di dar corso ai pagamenti, le sezioni di Tesoreria, oltre ad eseguire i normali riscontri, accerteranno che siano state osservate tutte le modalita' prescritte dalla presente legge.

2. Gli enti e uffici che si avvarranno delle facilitazioni di cui agli articoli precedenti risponderanno direttamente verso le Casse pagatrici e l'Amministrazione del debito pubblico delle eventuali irregolarita'.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 luglio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI