Consegna dei titoli di debito pubblico a mezzo degli uffici postali
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La consegna alle parti interessate dei titoli e valori risultanti dalle operazioni di debito pubblico viene eseguita dalle Sezioni di tesoreria provinciale, contro quietanza degli ordini relativi e previo ritiro della ricevuta rilasciata a norma dell'art. 217 del regolamento generale 19 febbraio 1911, n. 298.
2. A richiesta della parte, la consegna puo' essere fatta a mezzo degli uffici postali, purche' il capitale nominale dei titoli al portatore e l'importo delle somme non superino complessivamente le lire centomila.
Art. 2
1. Nel caso di cui al secondo comma dell'articolo precedente, i titoli e l'importo dei buoni, mandati o altri recapiti di pagamento vengono dalla Sezione di tesoreria consegnati alla Direzione provinciale delle poste, contro quietanza del cassiere, previo il visto del direttore e del controllore.
2. La Direzione provinciale delle poste provvede quindi, a mezzo dell'ufficio postale competente, alla consegna dei titoli e delle somme all'avente diritto, previo ritiro della ricevuta di cui al precedente articolo, e alla restituzione della ricevuta medesima alla Sezione di tesoreria provinciale.
3. E' lasciata all'Amministrazione postale la facolta' di disciplinare il servizio nell'ambito degli uffici dipendenti con proprie norme interne.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 luglio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - SPATARO
Visto, il Guardasigilli: ZOLI