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Sblocco dei depositi bancari e postali, delle cassette di sicurezza e dei titoli di credito e devoluzione all'Erario di taluni di essi

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La procedura di sblocco di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1946, n. 58, e' regolata dalle norme seguenti:

2. I titolari di depositi bancari e postali e di cassette di sicurezza e i possessori di titoli di credito soggetti al blocco in attuazione di ordinanze, proclami e disposizioni dello Autorita' militari alleate, convalidati, ad ogni effetto, dal predetto decreto legislativo luogotenenziale, hanno obbligo di denunziare alla Direzione generale del tesoro, o direttamente o tramite le competenti Intendenze di finanza, i titoli di cui chiedono lo sblocco entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, anche nel caso che abbiano fatto una precedente richiesta alle Autorita' alleate o nazionali.

Art. 2

1. La denunzia di cui all'articolo precedente, corredata dal titolo, qualora non sia stato gia' allegato a precedenti istanze di sblocco, deve contenere: gli estremi dei conti bloccati e delle cassette di sicurezza o dei titoli di credito, e, per questi ultimi, il nome dell'ordinatario, le generalita' del girante, la data e la causa della girata, nonche' tutti gli elementi atti a provare le legittimita' del possesso e gli estremi della eventuale precedente istanza di sblocco.

2. La denuncia deve essere redatta in carta semplice, in triplice copia, una delle quali sara' restituita all'interessato in segno di ricevuta del titolo.

Art. 3

1. I titoli non denunciati entro il termine indicato nell'art. 1 perdono ogni efficacia e nessuna azione potra' essere fatta valere verso emittente neppure a titolo di indebito arricchimento.

Art. 4

1. E' fatto obbligo a tutti gli istituti ed aziende di credito e agli uffici postali di versare, entro il termine indicato nell'art. 1, in un conto speciale del Tesoro presso le Sezioni di tesoreria provinciale, nella cui circoscrizione hanno sede, i fondi relativi ai depositi bancari e postali e ai titoli di credito di qualsiasi specie soggetti al blocco per effetto delle ordinanze alleate, convalidate col decreto legislativo sopra indicato, e che non siano stati sbloccati con successivi provvedimenti degli Alleati o della Amministrazione finanziaria e che non rientrino nelle disposizioni di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 10 febbraio 1945, n. 36 e 26 marzo 1946, n. 140, concernenti la revoca dei provvedimenti e delle misure adottati in materia di beni appartenenti agli Stati delle Nazioni Unite nonche' alle persone fisiche e giuridiche aventi la nazionalita' degli Stati stessi.

2. Il versamento dei fondi sara' accompagnato da distinte in triplice copia, una delle quali sara' restituita all'ente, interessato in segno di ricevuta, e l'altra sara' trasmessa, a cura delle Sezioni di tesoreria provinciale, alla Direzione generale del tesoro.

3. Dalla data del versamento gli istituti e le aziende di credito e gli uffici postali sono esentati da ogni e qualsiasi responsabilita' verso i terzi, limitatamente alla somma versata.

4. Nello stesso termine sopra indicato le aziende di credito denunzieranno alla Direzione generale del tesoro le cassette di sicurezza tuttora soggette al blocco ai fini degli accertamenti di cui al successivo art. 6.

Art. 5

1. L'esame delle istanze di sblocco e' demandato ad una apposita Commissione, nominata dal Ministro per il tesoro, la quale, nell'esprimere il proprio parere, terra' conto delle disposizioni di cui ai successivi articoli.

2. Alla composizione della Commissione di cui sopra e alla nomina dei componenti sara' provveduto con decreto del Ministro per il tesoro d'intesa col Ministro per le finanze.

Art. 6

1. I depositi bancari e postali, tuttora esistenti presso gli istituti ed aziende di credito e presso gli uffici postali, le cassette di sicurezza, i titoli di credito tuttora assoggettati al blocco sono ammessi allo sblocco, mediante il provvedimento di cui al successivo art. 9.

2. Sono esclusi dallo sblocco i depositi, le cassette ed i titoli di credito di cui al comma precedente, appartenenti a cittadini tedeschi e giapponesi, enti militari, civili e politici tedeschi e giapponesi, enti militari italiani, uffici, organizzazioni o formazioni dipendenti dalla Repubblica sociale o dai cessati partiti, nazionale fascista e fascista repubblicano, alla soppressa milizia volontaria per la sicurezza nazionale o alla disciolta opera di previdenza della stessa.

3. L'apertura delle cassette di sicurezza intestate agli enti o persone di cui al comma precedente sara' fatta con l'assistenza di un notaio, di un delegato della Direzione generale del tesoro, di un delegato della Ragioneria generale dello Stato e di un delegato della Direzione generale della finanza straordinaria omessa ogni altra formalita'.

Art. 7

1. I titoli di credito emessi dalle aziende di credito e dagli uffici postali all'ordine di enti o persone indicati nel secondo comma dell'articolo precedente e dagli stessi girati sono ammessi al pagamento a condizione che venga dimostrata dal richiedente la legittimita' del rapporto che ha dato origine alla trasmissione di titoli, e sempre che questi non siano prescritti e non sia decorso il termine per l'azione di indebito arricchimento.

2. Nella valutazione la Commissione di cui al precedente art. 5 terra' in ogni caso presenti le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428.

Art. 8

1. Gli assegni bancari tratti sui conti correnti di cui all'art. 6 saranno ammessi al pagamento solo se venga dimostrata dal richiedente la legittimita' del rapporto che ha dato luogo alla emissione del titolo e, comunque, nei limiti delle somme esistenti nei conti correnti, seguendosi l'ordine di emissione. E' escluso il pagamento degli assegni tratti sui conti correnti estinti dagli Alleati o dalle gestioni di liquidazione dei cessati partiti nazionale fascista, fascista repubblicano e dell'opera di previdenza della disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Art. 9

1. I provvedimenti emessi, su parere della Commissione di cui all'art. 5, dal Ministro per il tesoro sono comunicati agli interessati con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e, ove sia disposto il pagamento, sara', a cura della Direzione generale del tesoro, emesso il relativo mandato pagabile presso la Sezione di tesoreria provinciale ove sono stati versati i fondi.

Art. 10

1. Le somme relative ai saldi dei depositi bancari e postali, non sbloccati, e quelle relative ai titoli di credito, non denunziati o non ammessi al pagamento a norma dei precedenti articoli, e i valori contenuti nelle cassette di sicurezza, non sbloccate, sono incamerati dall'Erario con provvedimento del Ministro per il tesoro.

2. Per i titoli di credito per i quali si fosse verificata la prescrizione, le somme relative, saranno evocate allo Stato nella misura dell'80 per cento a titolo di profitto di contingenza nei confronti degli istituti ed aziende di credito.

3. L'avocazione di cui al precedente comma e il conseguente versamento nell'apposito capitolo relativo ai profitti di contingenza saranno disposti, su richiesta della Direzione generale del tesoro, dalla Direzione generale della finanza straordinaria con provvedimento da notificarsi all'ente interessato, avverso il quale potra' essere prodotta impugnativa dinanzi all'autorita' giudiziaria, nel termine di giorni 60 dalla notifica.

4. Restano salve le norme in vigore per quanto riguarda i beni appartenenti ai sudditi nemici ed ex nemici, e quelle relative agli altri enti indicati nell'art. 6.

Art. 11

1. Per l'inosservanza delle norme contenute nel precedente art. 4 o per la incompleta o infedele denunzia, e' applicabile una pena pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al decuplo delle somme che si sarebbero dovute denunziare, e puo' essere disposta, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, la revoca dell'autorizzazione all'emissione di assegni circolari.

2. Le pene pecuniarie sono comminate ai dirigenti, liquidatori, commissari, instutori o impiegati, alla cui azione od omissione debbano imputarsi le infrazioni sopra indicate: gli istituti ed aziende a cui essi appartengono ne rispondono civilmente e sono obbligati ad esercitare il diritto di rivalsa verso i responsabili.