Autorizzazione alla spesa di lire 43.120.000 per la costruzione in Roma di un'autorimessa e di una officina meccanica per la custodia e riparazione degli autoveicoli in dotazione alla Guardia di finanza
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la spesa di lire 43.120.000 per la costruzione, in Roma, di un'autorimessa e di una officina meccanica per la custodia e riparazione degli autoveicoli in dotazione alla Guardia di finanza.
Art. 2
1. Alla copertura dell'onere di cui all'articolo precedente si fara' fronte mediante riduzione dei fondi iscritti al capitolo 84 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1952-1953.
Art. 3
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 17 luglio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI