Modificazione dell'art. 228 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, per il decentramento delle attribuzioni consultive spettanti all'Amministrazione sanitaria in materia di opere igieniche e dell'art. 1 della legge 21 marzo 1949, n. 101, per la composizione del Consiglio superiore di sanita'
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'art. 228 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con la legge 21 marzo 1949, n. 101, e' sostituito dal seguente:
"I progetti per la costruzione di acquedotti, fognature, ospedali, sanatori, cimiteri, mattatoi e opere igieniche di ogni genere, predisposti dai Comuni, Province, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, anche se tali opere debbano essere costruite a spese o col concorso dello Stato, sono sottoposti, quando importano una spesa non superiore a lire 20 milioni, al parere del medico provinciale e del veterinario provinciale quando trattasi di progetti per la costruzione di mattatoi o di altre opere igieniche di interesse veterinario.
Per i progetti, il cui importo e' compreso fra le lire 20 milioni e 80 milioni, e' sentito il parere del Consiglio provinciale di sanita'.
Quando si tratti di progetti di importo superiore a lire 80 milioni oppure di progetti relativi a costruzione di opere igieniche interessanti piu' province, qualunque ne sia l'importo, e' competente a pronunciarsi il Consiglio superiore di sanita'.
Le norme di cui ai commi precedenti si applicano altresi' ai progetti relativi alla costruzione delle opere anzidette da parte di altri enti pubblici, anche se attuate a spese o col concorso dello Stato.
Rimangono ferme le disposizioni della legge comunale e provinciale, nonche' quelle della legge sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, per quanto riguarda l'approvazione dei progetti agli effetti amministrativi e le determinazioni circa il finanziamento della spesa occorrente".
Art. 2
1. E' chiamato a far parte del Consiglio provinciale di sanita' l'ingegnere capo del Genio civile.
Art. 3
1. E' chiamato a far parte del Consiglio superiore di sanita' il direttore generale dell'edilizia statale e sovvenzionata del Ministero dei lavori pubblici.
La presente legge, munita del sigillo dello State, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 20 luglio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO
Visto, il Guardasigilli: ZOLI