Aumento della misura degli assegni familiari per i giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La misura degli assegni familiari per i giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali e' determinata come segue:
1) lire 3120 mensili per ciascun figlio;
2) lire 1820 mensili per il coniuge;
3) lire 1313 mensili per ciascun genitore.
La relativa aliquota di contribuzione e' determinata nella misura del 55 per cento della retribuzione lorda entro il limite massimo di retribuzione di lire 6250 mensili. La misura degli assegni familiari e del relativo contributo di cui ai precedenti commi e' comprensiva degli assegni familiari di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni.
Art. 2
1. Fino alla copertura del disavanzo risultante nella gestione degli assegni familiari per i giornalisti professionisti e' dovuta, oltre al contributo previsto dal precedente articolo, una addizionale al contributo stesso del 5 per cento.
2. Nulla e' innovato alla procedura stabilita dall'art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861, ai fini della determinazione e della modificazione dei contributi.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ed ha effetto dal 1 luglio 1951.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 20 luglio. 1952
EINAUDI
DE GASPERI - RUBINACCI - ZOLI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI