Nuovo trattamento economico ed estensione delle assicurazioni sociali in favore del personale incaricato temporaneo addetto al servizio del collocamento
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il compenso per il personale incaricato temporaneo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, e all'art. 24 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e' stabilito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in base alla valutazione del carico funzionale dei singoli uffici di collocamento e nel limite delle misure e dei contingenti fissati nella seguente tabella:
Misura
del compenso Numero dagli annuo lordo incaricati
L. 120.000........................................ 2.700
" 180.000........................................ 1.000
" 216.000........................................ 1.000
" 240.000........................................ 1.000
" 264.000........................................ 700
" 300.000........................................ 500
" 360.000........................................ 400
Il compenso annuo sopra previsto e' suddiviso in tredici mensilita' da corrispondersi le prime dodici alla fine di ciascun mese e la tredicesima alla data del 16 dicembre di ogni anno in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di effettivo svolgimento dell'incarico nel corso dell'anno.
Art. 2
1. Ferme restando le disposizioni che disciplinano il rapporto di incarico del personale di cui al precedente articolo, al personale medesimo e' corrisposta una maggiorazione del compenso mensile in ragione di lire 1500 per ogni familiare, da attribuire alle condizioni e con i criteri di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, concernenti le quote complementari della indennita' di carovita.
2. A detto personale sono estese le assicurazioni obbligatorie per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Allo stesso personale e' estesa l'assistenza in caso di malattia da prestarsi dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, a norma della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive modificazioni.
4. La base per la commisurazione dei contributi dovuti all'Ente predetto e' stabilita con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, ai sensi dell'art. 1 della legge 16 giugno 1951, n. 621.
5. A favore del precitato personale sara', inoltre, stipulata, con uno o piu' istituti assicuratori, una polizza comulativa per il rischio d'invalidita' permanente per causa di servizio e per il rischio di morte. Il versamento dei relativi premi, pari al due per cento dello importo dei compensi corrisposti a ciascun incaricato, e' a completo carico dello Stato.
Art. 3
1. In dipendenza di quanto previsto dall'art. 1 della presente legge, l'importo annuo massimo della spesa per i compensi da corrispondersi al personale incaricato del servizio di collocamento, gia' fissato in lire 900 milioni dall'art. 24 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e' elevato a lire 1.450.000.000.
2. Al maggior onere di cui al precedente comma nonche' a quelli derivanti dall'art. 2, primo, secondo, terzo e quarto comma, valutati rispettivamente in lire 263 milioni, in lire 191.000.000, in lire 67.000.000 ed in lire 29.000.000 sara' provveduto, per l'esercizio 1952-53, mediante riduzione per equivalente importo complessivo dello stanziamento del capitolo n. 467 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 20 luglio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - RUBINACCI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI