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Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 292, concernente la sistemazione a ruolo del personale sussidiario delle Ferrovie dello Stato

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 292, e' sostituito dal seguente: e in seguito alla sistemazione a ruolo degli agenti sussidiari, saranno ricuperati dagli agenti stessi i contributi a carico della Amministrazione ferroviaria, versati all'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti, per il periodo decorrente dalla data da cui ha effetto la sistemazione a ruolo.

2. Tale recupero sara' effettuato:

  1. 1) per il periodo anteriore al 1 maggio 1946: in ragione della meta' dei contributi normali per le assicurazioni invalidita', vecchiaia e superstiti, disoccupazione involontaria, tubercolosi, nuzialita' e natalita', versati a carico sia dell'agente che dell'Amministrazione, ed in ragione dell'intero importo dei contributi integrativi per la assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti versati a carico dell'Amministrazione, a norma del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177;

  2. 2) per il periodo dal 1 maggio 1946 in poi: in ragione dell'intero importo dei contributi normali, integrativi e supplementari di caro-pane versati dall'Amministrazione per l'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti, nonche' di quelli straordinari versati al Fondo di solidarieta' sociale per la parte a carico dell'Amministrazione.

3. Sara' provveduto altresi' al ricupero dei contributi a carico dell'Amministrazione versati alla Cassa nazionale per la previdenza marinaria nei confronti dei sussidiari iscritti alla Cassa stessa".

Art. 2

1. Per gli agenti sussidiari da sistemare a ruolo a norma del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 292, non devono effettuarsi ulteriori versamenti di contributi assicurativi all'Istituto nazionale della previdenza sociale per assicurazioni sociali obbligatorie.

2. Parimenti saranno sospesi gli analoghi versamenti non ancora effettuati afferenti ad epoca anteriore alla entrata in vigore della presente legge per i sussidiari gia' sistemati o da sistemare in base al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 292.

Art. 3

1. Nei confronti dei sussidiari riconosciuti non sistemabili a ruolo ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1916, n. 292, l'Amministrazione provvedera' alla regolarizzazione delle assicurazioni obbligatorie, riprendendo il versamento dei contributi all'Istituto nazionale della previdenza sociale con effetto dalla data di sospensione senza pagamento degli interessi di mora.

2. Nel caso di mancate prestazioni assicurative da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in conseguenza della sospensione dei versamenti di cui al precedente art. 2, all'Amministrazione ferroviaria fara' carico l'onere finanziario relativo alle dette prestazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dai decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 20 luglio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA MALVESTITI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI