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Modificazione all'art. 13 della legge 4 novembre 1951, n. 1188, concernente norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. L'art. 13 della legge 4 novembre 1951, n. 1188, e' sostituito dal seguente:
"Il beneficio di cui all'art. 1 del decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 182, riguardante l'elevazione dei limiti di eta' per l'assunzione del personale sanitario, e' aumentato di tre anni e sei mesi ed e' esteso ai concorsi contemplati nel presente decreto per tutta la durata di applicazione di esso".
Coloro che fruiscono di tale aumento possono partecipare ai concorsi fino ad un giorno prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 20 luglio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - SPATARO - SEGNI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI