Autorizzazione di spesa per la partecipazione dell'Italia a manifestazioni nazionali ed internazionali attinenti alla attivita' dei lavori pubblici
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a partecipare ad Enti nazionali ed internazionali, aventi attinenza con l'attivita' dei lavori pubblici; ad organizzare o partecipare a convegni e congressi, nazionali o internazionali, aventi le stesse caratteristiche; ad organizzare o partecipare a mostre e fiere nazionali o internazionali, col fine di mettere in evidenza la propria attivita'; e compiere studi e ricerche sperimentali, provvedendo anche al coordinamento e alla metodizzazione degli studi, nonche' a pubblicazioni attinenti ai vari rami dei lavori pubblici.
2. Le spese relative sono annualmente previste in apposito capitolo di bilancio.
Art. 2
1. Per l'esercizio 1951-52 il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato a contribuire, nella misura di lire 300.000, nella spesa per la partecipazione dell'Italia al Consiglio internazionale per la documentazione edilizia.
2. Al relativo onere si fara' fronte mediante una corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Art. 3
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 luglio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI