Aggregazione dei comuni di Santa Maria di Sala e di Noale alla sezione staccata della pretura di Mirano (Venezia)
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il comune di Santa Maria di Sala cessa di appartenere alla pretura di Dolo e viene aggregato alla pretura di Mestre, sezione staccata di Mirano.
Art. 2
1. Il comune di Noale viene aggregato alla sezione staccata della pretura di Mirano.
Art. 3
1. Il Ministero di grazia e giustizia e' autorizzato ad emanare le necessarie disposizioni per l'attuazione della presente legge, che entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 luglio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - ZOLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI