Stanziamento di lire tre miliardi per l'assistenza alle popolazioni colpite dalle alluvioni dell'autunno 1951
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La spesa di lire due miliardi prevista dall'art. 4 del decreto-legge 20 novembre 1951, n. 1184, convertito nella legge 8 gennaio 1952, n. 7, concernente l'assistenza delle popolazioni colpite dalle recenti alluvioni, e' elevata a lire cinque miliardi.
Art. 2
1. Alla maggiore spesa di lire tre miliardi prevista dal precedente articolo si fara' fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal secondo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio.
2. Con decreti del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3
1. Per il pagamento delle spese di cui alla presente legge, il Ministro per l'interno, sempreche' non sia possibile disporre con mandati diretti, e' autorizzato a provvedere mediante aperture di credito a favore dei prefetti. In deroga alle limitazioni previste dall'art. 56, comma penultimo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dette aperture di credito potranno essere disposte fino al limite massimo di lire quattrocento milioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 luglio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - SPATARO - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI