Concessione di un contributo dello Stato nelle spese per la continuazione dell'edizione degli scritti e dei disegni di Leonardo da Vinci, per l'esercizio finanziario 1951-52
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' concesso, per la continuazione dell'edizione degli scritti e disegni di Leonardo da Vinci, autorizzata col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 268, un contributo di lire tre milioni, per l'esercizio finanziario 1951-52.
Art. 2
1. Per fare fronte alla spesa di cui all'art. 1 viene disposta la riduzione, per equivalente importo, della autorizzazione di spesa relativa al restauro e alla riparazione di danni in dipendenza di offese belliche a cose di interesse artistico, archeologico e bibliografico di cui all'art. 2 della legge 2 ottobre 1951, n. 1106, che approva lo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1951-52.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 luglio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - SEGNI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI