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Aumento dell'indennita' di servizio notturno per le guardie notturne dei monumenti, musei, gallerie e scavi d'antichita'

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'indennita' di servizio notturno, stabilita per le guardie notturne dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichita', viene elevata a L. 170 per ogni notte di servizio a decorrere dal 1 luglio 1951.

Art. 2

1. Alla spesa relativa all'applicazione della presente legge verra' provveduto con i normali stanziamenti di bilancio relativi all'esercizio finanziario 1951-1952 ed agli esercizi successivi.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 luglio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - SEGNI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI