Finanziamento dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1951-1952 il contributo a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta e' elevato da lire 24.000.000 a lire 120.000.000 annue.
Art. 2
1. Alla copertura dell'onere, per l'esercizio 1951-52, di complessive lire 96.000.000, viene provveduto:
1) per lire 26.000.000 mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-52;
2) per lire 70.000.000 con parte delle maggiori entrate accertate col primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1951-52.
Art. 3
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 luglio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI