Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale, firmato a Washington l'8 febbraio 1949
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale, firmato a Washington l'8 febbraio 1949.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
Art. 3
1. La spesa di complessive lire sette milioni annue derivante dall'esecuzione dell'Accordo di cui al precedente art. 1 gravera' sullo stato di previsione del Ministero della marina mercantile e verra' fronteggiata nell'esercizio 1950-1951 mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento del capitolo 458 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto, e nell'esercizio 1951-1952 mediante riduzione di una uguale somma dello stanziamento del capitolo n. 453 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 luglio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - CAPPA PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI